Back

Statuto dell'Associazione

Art.1- Costituzione – Definizione – Sede – Durata

a) Tra gli operatori esercenti attività di produzione e/o commercio di materiali ed attrezzature didattiche, scientifiche, multimediali, digitali e culturali in genere, ivi comprese le consulenze ed i servizi, anche di editoria tecnica, è costituita un’Associazione denominata “ASSODIDATTICA”. b) L’Associazione ha sede legale presso la sede di Federvarie, via Petitti 16 – Milano. La sede legale può essere trasferita altrove (nell’ambito del territorio nazionale) su richiesta ed approvazione dell’Assemblea. c) L’Associazione non ha fini di lucro (ogni provento sarà utilizzato per finanziare le attività previste dallo Statuto) e non può avere vincoli con partiti politici. d) La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta su richiesta dell’Assemblea straordinaria. e) L’associazione è aderente a CONFINDUSTRIA FEDERVARIE.

Art.2- Scopi dell’Associazione

L’Associazione, nel rispetto dell’autonomia di ogni singolo associato, ha lo scopo di: a) Promuovere ogni opportuna iniziativa atta a favorire lo sviluppo produttivo del settore ed accrescere il prestigio e la qualificazione professionale degli operatori associati. b) Rappresentare ufficialmente la categoria nei confronti delle autorità istituzionali (Parlamento, Governo, Ministeri, ecc. ecc.) e di qualsiasi organismo sia pubblico che privato. c) Favorire le relazioni tra gli associati per sostenere e risolvere questioni di comune interesse oltre che problemi di carattere organizzativo, economico, e sociale. d) Informare le imprese associate in merito alla emanazione di provvedimenti legislativi ed amministrativi che riguardino gli interessi specifici del settore. e) Promuovere la cooperazione economica tra gli associati. f) Partecipare all’attività di altre organizzazioni ed associazioni che siano in grado di assicurare un apporto qualificante per il più fattivo perseguimento degli scopi associativi. g) Svolgere ogni altra attività, non compresa nei paragrafi precedenti, ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei propri scopi.

Art. 3- Ammissione – Diritti ed Obblighi dei Soci

Possono essere Soci: 1) I fornitori e produttori prevalentemente di materiale didattico (a carattere nazionale) che svolgono la loro attività di vendita a mezzo catalogo, sia direttamente sia attraverso concessionari o collaboratori commerciali. Sono compresi in questa categoria produttori di arredo scolastico. 2) I centri didattici che svolgono professionalmente l’attività di vendita o al pubblico e/o attraverso la distribuzione di cataloghi in “concessione”. 3) L’adesione all’Associazione non preclude la partecipazione dei singoli soci ad altri organismi locali o nazionali salvo che gli stessi non abbiano finalità incompatibili o in contrasto con quelle dell’Associazione. 4) Per acquisire la qualifica di Socio occorre presentare domanda di ammissione, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Ditta, contenente gli elementi per l’accertamento dei requisiti di cui all’art. 3 punti 1,2,3. 5) L’ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa verifica dei requisiti. 6) Nel caso di esito negativo della domanda di ammissione la deliberazione sarà notificata per iscritto. 7) E’ ammesso ricorso, contro la delibera del Consiglio, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. 8) Con la qualifica di socio, il richiedente assume formale obbligo di osservare ed accettare le norme del presente statuto. 9) E’ fatto divieto agli Associati di intrattenere direttamente con le pubbliche autorità rapporti la cui gestione rientri negli scopi dell’Associazione. 10) Gli Associati, nelle persone dei loro rappresentanti, hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione, di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni, le comunicazioni ed ogni altro materiale prodotto dall’associazione, di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione. 11) Gli Associati sono obbligati al versamento di una quota annuale di Associazione, il cui importo, su proposta del Consiglio Direttivo, sarà determinato dall’Assemblea. 12) Gli Associati non possono trasferire ad altri la propria quota associativa.

Art.4- Perdita della qualità di socio

La qualifica di Socio si perde: a) Per estinzione dell’Associazione. b) Per recesso. Il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente dell’Associazione. Il recesso non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione e non esonera dal versamento della quota associativa e di quant’altro dovuto all’Associazione, se già deliberato al momento del recesso. c) Per espulsione La perdita della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo: 1- per violazione delle norme del presente statuto. 2- per comportamento indegno ed immorale. 3- per la perdita dei requisiti essenziali richiesti per l’ammissione. 4- per gravi azioni o iniziative in contrasto con l’attività dell’Associazione. 5- per morosità.

Art.5- Organi sociali

Sono organi dell’Associazione: 1) L’Assemblea 2) Il Consiglio Direttivo 3) Il Presidente – Il Vice-Presidente 4) Il Segretario

Art.6- Assemblea

L’Assemblea è costituita dagli iscritti all’Associazione. A ciascuno di loro, in regola con il pagamento della quota associativa, compete il diritto di voto. Ogni associato non può rappresentare per delega più di un iscritto. L’Assemblea è convocata dal Presidente e deve riunirsi almeno una volta all’anno mediante comunicazione diretta a ciascun socio. L’Assemblea può essere anche convocata su richiesta di almeno 1/3 dei soci. Entro la data del 31 dicembre deve essere deliberato dall’Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione. In prima convocazione l’Assemblea è valida con il numero della metà più uno dei soci, in caso di seconda convocazione si decide a maggioranza dei soci presenti. L’Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera in materia di quote associative. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua assenza dal Vice-Presidente. L’Assemblea delibera sulle modifiche del presente statuto, sulla proroga e sull’eventuale scioglimento anticipato dell’Associazione. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente almeno 60 giorni prima della data della riunione. In seduta straordinaria l’Assemblea delibera, in prima convocazione, con almeno i voti favorevoli dei 3/ 4 dei soci, in seconda convocazione con i voti favorevoli dei 3/4 dei presenti.

Art.7- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea degli associati a maggioranza semplice e dura in carica 2 anni. Il Consiglio Direttivo è composto da: Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Consiglieri. Il Presidente e vicepresidente vengono eletti dal consiglio direttivo a maggioranza semplice, rimangono in carica 2 anni e possono essere rieletti per più mandati consecutivi. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e presiede il Consiglio Direttivo. Il Vice-Presidente rappresenta il Presidente e ne svolge le funzioni in caso di impedimento di quest’ultimo. Il Segretario si occupa delle funzioni burocratiche dell’Associazione ed è responsabile della tenuta dei verbali, dei movimenti contabili e delle relative registrazioni. I Consiglieri si affiancano al Presidente, al Vice-Presidente e al Segretario nell’espletamento delle funzioni del Consiglio Direttivo. Il numero minimo di consiglieri è di 5 (cinque); tale numero può essere aumentato, quando se ne ravvisi la necessità, su delibera dell’Assemblea.

Art.8- Elezione – Funzioni – Durata del Consiglio Direttivo

L’elezione dei membri del Consiglio avviene con una votazione nella quale si eleggono i membri del Consiglio fra i candidati a tale carica. Tutti i membri del consiglio possono essere riconfermati nella loro carica per più mandati consecutivi. Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte l’anno; la convocazione viene rivolta singolarmente ai membri del Consiglio almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di necessità il Consiglio può essere convocato in ogni tempo: o dal Presidente, o dalla maggioranza dei membri del Consiglio; la convocazione, se vi sono validi motivi di urgenza, può essere effettuata anche in tempi brevi, comunque non meno di 7 (sette) giorni prima della data stabilita Il Consiglio è legalmente costituito con la presenza effettiva di almeno la metà dei membri. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio delibera a maggioranza sulla base dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo ha il compito di vigilare sull’osservanza delle norme dello statuto; di deliberare sulle domande di ammissione delle ditte candidate; di approvare i bilanci economici e di compiere qualsiasi atto, ordinario o straordinario, utile o necessario per la buona amministrazione dell’Associazione e per il conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare alcune funzioni ad uno o più membri del Consiglio o a soggetti anche estranei all’Associazione per particolari incarichi che presuppongono specifiche capacità professionali. Tutte le cariche sono onorarie. Agli eletti saranno rimborsate solo le spese sostenute nell’adempimento del mandato ricevuto.

Art.9- Quote associative – Patrimonio

Per il funzionamento dell’Associazione, i soci sono tenuti al versamento di una quota annuale. La misura di tale quota ed i termini per il relativo versamento saranno determinati di anno in anno dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre richiedere ai soci eventuali contributi straordinari, in funzione di esigenze particolari e occasionali. Il patrimonio dell’Associazione è costituito: • dalle quote sociali annue; • da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazioni ad esse; • da eventuali donazioni; • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.

Art.10- Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. Gli utili e gli avanzi di bilancio nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti durante la vita dell’Associazione.

Art.11- Scioglimento – Liquidazione

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere decretato dall’Assemblea straordinaria che raggiunga la maggioranza di almeno 2/3 dei soci. In caso di scioglimento l’Assemblea determina le modalità di liquidazione e devoluzione del patrimonio residuo. Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile ed altre normative vigenti.

(Scarica lo statuto in formato pdf)